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Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 6 pagine
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a. accedere alle aziende o ai luoghi di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;
Art. 9 cpv. 3–5
3 Le persone incaricate dei controlli:
a. trasmettono il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito alle infrazioni accertate nell’ambito dei controlli;
b. inviano su richiesta copia del verbale alle persone e aziende controllate;
c. inviano su richiesta un estratto del verbale, con le loro deposizioni, alle persone che hanno fornito informazioni.
3bis Esse informano le persone e le aziende sul loro diritto di ricevere una copia del verbale.
4 L’organo cantonale di controllo o terzi ai quali i Cantoni hanno delegato le loro attività di controllo informano le autorità e le istanze competenti se nell’ambito dei controlli secondo l’articolo 6 risultano indizi d’infrazione:
a. alla legge del 12 giugno 20095 sull’IVA;
b. alla legge dell’8 ottobre 19996 sui lavoratori distaccati;
c. alla legge del 13 marzo 19647 sul lavoro;
d. al diritto cantonale in materia di assistenza sociale;
e. alla legge federale del 14 dicembre 19908 sull’imposta federale diretta, alla legge federale del 14 dicembre 19909 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni o a una legge cantonale sulle imposte dirette;
f. a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.
5 L’autorità o l’istanza competente svolge un’inchiesta e prende una decisione.
Art. 10 cpv. 1 e 3
1 Le autorità amministrative e giudiziarie nonché i ministeri pubblici applicano le sanzioni e i provvedimenti amministrativi conformemente alle disposizioni applicabili nel settore considerato.
3 Esse informano delle loro decisioni e sentenze passate in giudicato l’organo cantonale di controllo qualora quest’ultimo abbia partecipato all’accertamento dei fatti.