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Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 6 pagine
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Art. 18a Violazione di obblighi di annuncio
1 Ogni infrazione all’obbligo di annunciare i nuovi lavoratori presso le casse di compensazione o le autorità fiscali cantonali è punita con la multa fino a 1000 franchi. Nei casi recidiva la multa ammonta al massimo a 5 000 franchi.
Cpv. 2
Il perseguimento delle violazioni all’obbligo di annuncio presso le casse di compensazione compete all’organo cantonale di controllo.
Cpv. 3
Il perseguimento delle violazioni all’obbligo di annuncio nell’ambito dell’imposta alla fonte compete all’autorità fiscale del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro. II
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 20 dicembre 194610 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 87 nuovo comma, da inserire tra il secondo e il terzo comma
…
chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, disattende l’obbligo di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori entro il termine fissato dal Consiglio federale conformemente all’articolo 14,
…
2. Legge federale del 24 marzo 200611 sugli assegni familiari
Art. 25, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. ebis ed eter Le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA12, si applicano per analogia:
ebis. alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS);
eter. alla riscossione dei contributi (art. 14 – 16 LAVS);
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
10 RS 831.10
11 RS 836.2
12 RS 830.1