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Consultazione 2014/117: Revisione della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) · 6 pagine

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Art. 11 cpv. 1 e 3

1 Le autorità comunali, cantonali o federali competenti in materia d’ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di assistenza sociale, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di guardie di confine, di controllo degli abitanti, di stato civile come pure in materia fiscale collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.

3 Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 e l’organo cantonale di controllo si informano a vicenda sul seguito della procedura.

Art. 12 cpv. 2 lett. a e cpv. 4 lett. a

2 Le autorità cantonali e federali competenti in materia d’assicurazione contro la disoccupazione o per l’esecuzione della legislazione in materia di assicurazioni sociali e le organizzazioni private competenti in tali materie comunicano i risultati dei loro controlli alle autorità competenti in materia d’asilo e di stranieri se:

a. la persona scoperta nell’ambito dei controlli ha ottenuto un reddito da un’attività lucrativa dipendente o indipendente sul quale non sono stati pagati i contributi alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, assegni familiari); e

4 Per autorità eventualmente interessate nel caso specifico s’intendono:

a. le casse di compensazione AVS e le casse di compensazione familiare;

Art. 16 cpv. 2

2 Le spese salariali occasionate dagli ispettori sono per il 40 per cento a carico della Confederazione e per il 60 per cento a carico dei Cantoni. Gli emolumenti di cui al capoverso 1 e le multe vanno interamente a beneficio dei Cantoni.

Titolo primo dell’art. 16a

Sezione 10a.: Conclusione di accordi di prestazioni e vigilanza sull’esecuzione

Art. 16a

1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o l’Ufficio federale da esso designato può concludere con i Cantoni accordi di prestazioni che possono contenere istruzioni qualitative, quantitative e strategi-che. Le diverse caratteristiche cantonali devono essere prese in considerazione.

2 La Segreteria di Stato dell’economia vigila sull’esecuzione della legge. Essa può impartire istruzioni agli organi di controllo secondo l’articolo 4.