Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Panoramica
Secondo l’articolo 18 della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la com- pensazione degli oneri (LPFC), ogni quattro anni il Consiglio federale presenta un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni. Il rapporto fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria nazionale nel quadriennio trascorso e discute i possibili provvedimenti per il periodo successi- vo. Il presente rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria analizza il periodo 2012– 2015. Inoltre fornisce le basi decisionali per determinare le dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri per il periodo 2016–2019 e per effettuare eventuali modifiche o adeguamenti nel sistema della perequazione finanziaria nazionale. I dati alla base dell’analisi sono però in parte disponibili solo molto più tardi, cosicché il periodo 2012–2015 non può essere integralmente coperto. Per questa ragione, in alcuni casi l’analisi considera anche il periodo 2008–2011.
La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) è entrata in vigore nel 2008. Gli obiettivi principali sono la riduzione delle disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale nonché l’incremento dell’efficienza nell’adempimento dei compiti dello Stato federale svizzero. Il sistema della perequazione finanziaria svizzera è costituito da quattro elementi:
– assegnazione dei compiti e della responsabilità per il rispettivo finanziamento (dissociazio-
ne dei compiti tra Confederazione e Cantoni);
– disciplinamento della collaborazione tra Confederazione e Cantoni per i compiti in comu-
ne;
– collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri;
– perequazione finanziaria in senso stretto: perequazione finanziaria, compensazione degli
oneri, compensazione dei casi di rigore.
La perequazione finanziaria in senso stretto nonché la collaborazione intercantonale sono disciplinati dalla LPFC. Il presente rapporto tratta questi due ambiti ed esamina inoltre i due temi concernenti la dissociazione dei compiti e la collaborazione per i compiti in comune. In questo senso, il secondo rapporto sull’efficacia costituisce un’analisi e una valutazione appro- fondite del funzionamento dell’intero sistema della perequazione finanziaria nazionale. A dif- ferenza del primo rapporto sull’efficacia, il secondo rapporto dispone di una base molto più accurata e completa di dati e informazioni, cosicché la presente analisi può tra l’altro illustrare più a fondo anche aspetti non trattati o trattatati solo in modo sommario nel primo rapporto sull’efficacia. Il presente rapporto si concentra sul periodo 2012–2015. In considerazione della successione dei termini da osservare (esecuzione di una procedura di consultazione di 3 mesi, elaborazione del messaggio del Consiglio federale, deliberazioni parlamentari, termine di referendum, entrata in vigore dei rispettivi decreti federali l’1.1.2016), il rapporto deve essere disponibile già nel primo trimestre del 2014 e pertanto non può includere l’ultimo anno del periodo quadriennale che verrà considerato più tardi in occasione dell’elaborazione del mes- saggio del Consiglio federale. Per contro, in alcuni ambiti l’analisi considera il periodo tempo- rale precedente al 2012, consentendo in tal modo di ottenere una valutazione più accurata degli effetti della perequazione finanziaria.
Il presente rapporto contiene due elementi principali: d’un canto, quale elemento centrale della verifica dell’efficacia vengono tematizzati il raggiungimento degli obiettivi della pere- quazione finanziaria in senso stretto nonché la collaborazione intercantonale con compensa- zione degli oneri. Ciò corrisponde al mandato disciplinato all’articolo 18 LPFC. D’altro canto, viene analizzata la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, prevista dal pro- getto NPC. In questo modo viene adempiuto il mandato di cui all’articolo 57 dell’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) secondo cui il