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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1, 62 cpv. 1 lett a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

N. 12.1.8

Abrogato

N. 12.2

12.2 Livello qualitativo II

12.2.1 Devono essere regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità

di cui all'articolo 59.

12.2.2 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi deve essere di

almeno 20 are e contenere almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

12.2.3 La densità deve ammontare ad almeno 30 alberi da frutto ad alto fusto nei

campi per ettaro.

12.2.4. La densità può ammontare al massimo al seguente numero di alberi per

ettaro:

a. 120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, esclusi i ciliegi;

b. 100 ciliegi, noci e castagni.

12.2.5 La distanza tra i singoli alberi può essere di 30 m al massimo.

12.2.6 Gli alberi vanno potati a regola d'arte.

12.2.7 Durante il periodo obbligatorio il numero di alberi deve rimanere almeno

costante.

12.2.8 Almeno un terzo degli alberi deve presentare un diametro della corona di

oltre 3 m.

12.2.9 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata

localmente con un'altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non altrimenti convenuto con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerate superfici computabili:

– i prati sfruttati in modo estensivo;

– i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II;

– i terreni da strame;

– i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qualitativo II;

– i maggesi fioriti;

– i maggesi da rotazione;