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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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Art. 58 cpv. 5-10
5 La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale.
6 Si possono predisporre mucchi di rami e di strame se indicati per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti di interconnessione.
7 Non è consentito pacciamare e impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale nonché attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità.
8 Per la semina possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità. Per prati, pascoli e terreni da strame, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici inerbite esistenti da tempo.
9 Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN, stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2-8 e all'allegato 4.
10 Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data e la frequenza dello sfalcio.
Art. 59 cpv. 1 e 6
1 Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a-f, n e o nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a presentano qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'articolo 58 e all'allegato 4.
6 Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere n e o, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.
Art. 60
Abrogato
Art. 61 cpv. 1
1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettere a-k, n e p nonché di alberi secondo l’articolo 55 capoverso 1bis.