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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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Art. 62 Condizioni e oneri
1 Il contributo per l'interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi:
a. adempiono le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'articolo 58 e all'allegato 4;
b. soddisfano le esigenze del Cantone relative all'interconnessione;
c. sono predisposti e gestiti secondo le disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone.
2 Le esigenze del Cantone relative all'interconnessione devono adempiere le esigenze minime di cui all'allegato 4 lettera B. Devono essere approvate
dall'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM.
Art. 69 cpv. 2 lett. b
Abrogato
Art. 78 cpv. 3
3 Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo è determinante la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la «Guida Suisse-Bilanz» di cui all’allegato 1 numero 2.1.1.
Art. 79 cpv. 2 lett. c
2 Per lavorazione rispettosa del suolo si intende:
c. la semina a lettiera in caso di lavorazione del suolo senza aratura.
Art. 94 cpv. 4
4 Non vi è alcuna riduzione per i gestori di cui all'articolo 4 capoversi 5 e 6.
Art. 100 cpv. 2 e 4
2 Le variazioni rilevanti ai fini dei contributi delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali vanno notificate entro il 1° maggio.
4 La disdetta di tipi e programmi di pagamenti diretti può essere effettuata:
a. al più tardi la vigilia del controllo per i controlli con preavviso;
b. al più tardi il giorno del controllo per i controlli senza preavviso.