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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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Art. 4 Fatturazione da parte del gestore

Il gestore della banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti su mandato dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Art. 5 Decisione sugli emolumenti

Chi non è d’accordo con la fattura può chiedere all’UFAG, entro 30 giorni, di pronunciare una decisione sugli emolumenti.

Art. 6 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1 L’ordinanza del 16 giugno 20066 sugli emolumenti per il traffico di animali è abrogata.

2 L’ordinanza del 10 novembre 20047 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

1 Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contributi. Può compensare tali contributi con emolumenti esigibili in virtù dell’ordinanza del … sugli emolumenti per il traffico di animali.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6RU 2006 2705, 2007 6437, 2008 3579, 2009 581 4255, 2010 2545, 2011 5475, 2012 6859

7 RS 916.407