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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 1 lett. h periodo introduttivo

1. Dati per animali della specie bovina

Per animali della specie bovina devono essere notificati i seguenti dati:

h. concerne solo il testo francese

N. 3 lett. g n. 3

3. Dati relativi agli equidi

Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati:

g. alla castrazione di un animale maschio:

3. Abrogato

III

L’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 15c cpv. 8

8 All’atto dell’importazione di un animale dev’essere disponibile un passaporto per equide. Qualora questo non fosse disponibile, entro 30 giorni, il proprietario deve richiederne uno.

Art. 15e cpv. 7

7 Le notifiche di cui all’articolo 8 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 devono essere effettuate elettronicamente sul portale Agate.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 916.401