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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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L’allegato 1 è modificato come segue:
N. 1 lett. h periodo introduttivo
1. Dati per animali della specie bovina
Per animali della specie bovina devono essere notificati i seguenti dati:
h. concerne solo il testo francese
N. 3 lett. g n. 3
3. Dati relativi agli equidi
Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati:
g. alla castrazione di un animale maschio:
3. Abrogato
III
L’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 15c cpv. 8
8 All’atto dell’importazione di un animale dev’essere disponibile un passaporto per equide. Qualora questo non fosse disponibile, entro 30 giorni, il proprietario deve richiederne uno.
Art. 15e cpv. 7
7 Le notifiche di cui all’articolo 8 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 devono essere effettuate elettronicamente sul portale Agate.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova