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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

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Art. 13 Rubrica nonché cpv. 4

Organi competenti nonché aziende e organizzazioni coinvolte

4 Le aziende e le organizzazioni coinvolte dalla Confederazione o dai Cantoni possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati di cui agli articoli 4-8 di cui necessitano per adempiere i compiti loro affidati dalla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari, sugli agenti terapeutici e sull’agricoltura.

Art. 14 cpv. 1 lett. a, abis, b e h

1 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati:

a. numero BDTA, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune nonché tipo di azienda detentrice di animali giusta l’articolo 6 lettera o OFE3;

abiselenco dei numeri d'identificazione degli animali che si trovano o si trovavano in un’azienda detentrice di animali;

b. nome, indirizzo e numero cantonale d’identificazione dei detentori di animali;

h. per animali delle specie caprina e ovina: dati dell’animale di cui all’allegato 1 numero 4 sui gruppi di animali che si trovano o si trovavano nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati.

Art. 16 cpv. 1 periodo introduttivo, cpv. 2 periodo introduttivo e cpv. 3

1 I detentori di animali possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati:

2 I proprietari di equidi possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati:

3 Le persone che effettuano lʼidentificazione di equidi possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare le informazioni dettagliate riguardanti gli equidi.

Art. 17 cpv. 2

Abrogato

Art. 18 Consultazione a fini zootecnici o di ricerca scientifica

Su richiesta, l'UFAG può autorizzare terzi a consultare dati, a fini zootecnici o di ricerca scientifica, sempre che l'utente si impegni per scritto a osservare le disposizioni sulla protezione dei dati.

II

3 RS 916.401