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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 15b della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie,
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi da parte del gestore della banca dati sul traffico di animali per prestazioni giusta l’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20113.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.
Art. 3 Obbligo di pagare e calcolo degli emolumenti
1 Chi domanda una prestazione menzionata nell’allegato giusta l’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20115, deve pagare un emolumento.
2 Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l’allegato.
RS ..........
1 RS 172.010
2 RS 916.40
3 RS 916.404.1
4 RS 172.041.1
5 RS 916.404.1
2014–......