Progetto

Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 86Fedlex · Progetto

e. conservazione ex situ: conservazione delle RFGAA al di fuori del loro ambiente naturale;

f. conservazione in situ: conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, nonché mantenimento e ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nel loro ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente in cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.

Art. 3 Banca genetica nazionale RFGAA

1 L'Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) gestisce la banca genetica nazionale RFGAA per la conservazione e l'impiego sostenibile delle RFGAA. Questa contiene banche genetiche, raccolte di conservazione e superfici per la conservazione in situ.

2 La gestione e la conservazione di banche genetiche, raccolte di conservazione e superfici per la conservazione in situ possono essere affidate a terzi, se questi sono in grado di garantire una conservazione a lungo termine delle RFGAA.

Art. 4 Ammissione nella banca genetica nazionale RFGAA

1 Nella banca genetica nazionale RFGAA sono ammesse in particolare le seguenti RFGAA:

a. varietà e varietà locali nate o selezionate in Svizzera;

b. varietà e varietà locali o genotipi che in passato avevano una valenza a livello svizzero o regionale.

2 Se le RFGAA sono protette dal diritto sulla proprietà intellettuale non vengono ammesse.

3 Le RFGAA di proprietà di persone fisiche e giuridiche possono essere ammesse nella banca genetica nazionale RFGAA, a condizione che i rispettivi proprietari siano disposti a metterle a disposizione nel sistema multilaterale di cui all’articolo 5.

Art. 5 Accesso alla banca genetica nazionale RFGAA e ripartizione dei

benefici

1 Per ricerca, selezione, sviluppo o per la produzione di materiale di moltiplicazione di base a scopo agricolo e alimentare viene messo a disposizione materiale della banca genetica nazionale RFGAA, a condizione che sia stato concluso un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM)3 del sistema multilaterale del Trattato internazionale del 3 novembre 20014 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura.

3 L’accordo è disponibile sotto: http://www.planttreaty.org/content/what-smta

4 RS 0.910.6