Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/127: Revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) ai fini dell'introduzione della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale · 8 pagine
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2 Base legale e regolamentazione a livello di ordinanza
L’articolo 55 LFPr riporta al capoverso 1 le prestazioni particolari di interesse pubblico per le quali la Confederazione può prevedere il versamento di contributi. Il Consiglio federale può prevedere altre prestazioni d’interesse pubblico per le quali possono essere concessi contributi (cpv. 3), e ha dunque la possibilità di reagire in modo appropriato ai nuovi sviluppi della formazione professionale e di adeguare di conseguenza la prassi di promozione della Confederazione. Questa possibilità è coerente con lo spirito di apertura generalmente perseguito dalla LFPr e definito nel relativo messaggio: come legge quadro la LFPr deve lasciare agli attori della formazione professionale la libertà di sviluppare i contenuti in maniera cooperativa e di rispondere in modo appropriato ai nuovi sviluppi. La legge è stata quindi appositamente concepita rinunciando a formulazioni esaustive dal punto di vista giuridico nei
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settori determinanti. In virtù dell’articolo 55 capoverso 3 LFPr occorre quindi prevedere un nuovo ca-
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poverso 1 dell’articolo 64 OFPr che definisca i provvedimenti di cooperazione internazionale in materia di formazione professionale da considerare prestazioni particolari di interesse pubblico.
L’inserimento nell’OFPr12 dei provvedimenti di cooperazione internazionale in materia di formazione professionale come tipi di provvedimenti da promuovere secondo l’articolo 55 LFPr rimanda agli obiettivi generali della LFPr sanciti dall’articolo 3 lettere a e b, e sfrutta le possibilità di sviluppo offerte dalla legge. Dal punto di vista della politica della formazione professionale, i provvedimenti e i progetti di cooperazione internazionale sovvenzionati dalla Confederazione sono in sintonia con gli obiettivi sovraordinati di un sistema formativo che intende garantire le proprie funzioni essenziali sia nei confronti dei privati, sia nei confronti delle aziende. Per favorire la competitività delle aziende (art. 3 lett. b LFPr), il sistema della formazione professionale - in quanto parte integrante di un sistema formativo differenziato e globale - deve garantire a lungo termine personale specializzato che disponga di una buona combinazione di qualifiche e competenze professionali, come richiesto dal mondo economico. In un contesto globalizzato, in cui giungono forti impulsi di standardizzazione, le peculiarità e i punti di forza del sistema formativo svizzero possono essere preservati solo incentivando misure proattive, sovranazionali e condivise dai partner al fine di posizionare e rafforzare il sistema formativo all’estero e instaurare un dialogo sul piano internazionale. Per consentire all’individuo uno sviluppo personale e professionale, l’integrazione nel mondo del lavoro e renderlo capace e disposto a essere professionalmente flessibile (art. 3 lett. a LFPr), il sistema deve altresì garantire possibilità di sviluppo e mobilità individuali in un mercato del lavoro internazionale. Anche i provvedimenti sovranazionali per far conoscere e riconoscere il sistema della formazione professionale svizzero e il livello di competenze dei suoi diplomati forniscono un importante contributo in tal senso.
Il riferimento all’articolo 55 LFPr garantisce che i criteri generali dell’articolo 64 OFPr e l’iter della promozione di progetti sul piano nazionale valgano anche per la cooperazione internazionale fra attori nazionali (imprese, organizzazioni del mondo del lavoro, Cantoni, scuole e altri attori della formazione professionale). Così facendo si garantiscono il carattere sussidiario del sostegno federale e la sua limitazione temporale e finanziaria: hanno diritto ai contributi solo i partner nazionali della formazione professionale che sono essenziali per il successo e la sostenibilità delle cooperazioni internazionali, e che fanno quindi parte di una struttura di progetto. Di norma i contributi federali ammontano al massimo al 60 per cento dei costi di progetto e la durata del sostegno è limitata a cinque anni. Sono tuttavia previste eccezioni, come per gli altri tipi di provvedimenti di cui all’articolo 55 LFPr. Sul piano procedurale, la consultazione della Commissione federale della formazione professionale (CFFP) in merito alle richieste di sovvenzione assicura che le cooperazioni internazionali in materia di formazione professionale promosse dalla Confederazione godano dell’appoggio nazionale necessario.
Oltre ai criteri generali di promozione dei provvedimenti di cui agli articoli 55 LFPr e 64 OFPr vanno fissati i seguenti criteri specifici, sotto forma di direttive, coerenti con la strategia IBBZ della SEFRI: disponibilità delle risorse e finanziamento equilibrato del progetto o del provvedimento, collaborazione
11 V. Messaggio del 6 settembre 2000 relativo a una nuova legge sulla formazione professionale (FF 2000 4957 segg.)
12 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (RS 412.101; OFPr)