Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/127: Revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) ai fini dell'introduzione della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale · 8 pagine

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con un Paese partner prioritario per la SEFRI dal punto di vista strategico che intrattiene buone relazioni politiche con la Svizzera, disponibilità delle competenze da parte svizzera, coinvolgimento e partecipazione dell’economia del Paese estero e dei partner svizzeri, definizione di misure a garanzia della qualità, effetto durevole e sostenibile, partner attuatori affidabili e stabilità politica del Paese partner.

3 Commento al nuovo capoverso 1bis dell’articolo 64 OFPr

L’inserimento a livello legislativo dei provvedimenti di cooperazione internazionale in materia di formazione professionale richiede l’introduzione di un nuovo capoverso 1bisnell’articolo 64 OFPr in virtù all’articolo 55 capoverso 3 LFPr. Il riferimento all’articolo 55 LFPr permette di far rientrare i provvedimenti fra le prestazioni particolari di interesse pubblico.

La formulazione proposta per il nuovo capoverso indica che i provvedimenti di cooperazione internazionale in materia di formazione professionale sono prestazioni di interesse pubblico. Dunque, una misura di cooperazione può essere finanziata se contribuisce, a un livello sovraordinato, al rafforzamento internazionale della formazione professionale svizzera. La definizione di questo obiettivo prioritario corrisponde a quella della strategia IBBZ della SEFRI ed è al contempo uno dei tre obiettivi della Confederazione per la cooperazione internazionale in materia di formazione. Di fondamentale importanza è che il concetto di «rafforzamento del sistema della formazione professionale svizzero» coincida effettivamente con gli obiettivi della LFPr. Per stabilire se vi è un effettivo «rafforzamento del sistema della formazione professionale svizzero» è determinante appurare se un dato provvedimento contribuisce a lungo termine a mantenere o sviluppare le funzioni principali del sistema della formazione professionale favorendo la competitività delle imprese o consentendo all’individuo di svilupparsi a livello personale e professionale e di integrarsi nel mondo del lavoro.

Le modalità di un provvedimento o di un progetto non devono essere limitate. Al contrario, occorre diversificare le forme di cooperazione internazionale, ad esempio con uno o più Paesi partner oppure all’interno di istituzioni o di organizzazioni internazionali.

Il presente progetto di revisione sottolinea quindi la finalità sovraordinata di un determinato provvedimento di cooperazione internazionale senza limitare il margine di manovra necessario, soprattutto a livello internazionale, per sviluppare diverse forme di cooperazione.

4 Ripercussioni finanziarie

La modifica parziale dell’OFPr permette di ampliare i tipi di provvedimenti da promuovere. I fondi per i progetti di cui agli articoli 54 e 55 LFPr vengono richiesti tramite un credito d’impegno (art. 59 lett. b LFPr) approvato dal Parlamento per un periodo di quattro anni tramite il Messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI). Il credito disponibile viene invece comunicato con il preventivo. Le esperienze pregresse e una stima delle nuove cooperazioni internazionali in materia di formazione professionale lasciano presumere che i fondi necessari per gli anni 2017-2020 nel quadro del credito ERI non supereranno i cinque milioni di franchi. Le attività di cooperazione internazionale in materia di formazione professionale ascrivibili ad altri ambiti politici e da essi finanziati (in particolare la cooperazione allo sviluppo) non rientrano nelle considerazioni di cui sopra e non sono oggetto della presente modifica parziale.