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Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 32 pagine

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e la violenza domestica. Conv. del Consiglio d’Europa

a. atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

b. altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;

c. il fatto di costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

2. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l’ex o l’attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Art. 37 Matrimonio forzato

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Art. 38 Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a. l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;

b. costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;

c. indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Art. 39 Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

a. praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;

b. praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l’effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.