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Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 32 pagine
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e la violenza domestica. Conv. del Consiglio d’Europa
Art. 69 Raccomandazioni generali
Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull’applicazione della presente Convenzione.
Art. 70 Partecipazione dei Parlamenti al controllo
1. I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l’attuazione della presente Convenzione.
2. Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.
3. L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell’applicazione della presente Convenzione.
Capitolo X: Relazioni con altri strumenti internazionali
Art. 71 Relazioni con altri strumenti internazionali
1. La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.
2. Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l’applicazione dei principi in essa sanciti.
Capitolo XI: Emendamenti alla Convenzione
Art. 72 Emendamenti
1. Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e trasmesso da quest’ultimo agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all’Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 76.
2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa esamina l’emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d’Europa, può adottare l’emendamento con la maggioranza prevista all’articolo 20 lettera d dello statuto del Consiglio d’Europa.
3. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.