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Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 32 pagine

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e la violenza domestica. Conv. del Consiglio d’Europa

Art. 46 Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

a. il reato è stato commesso contro l’attuale o l’ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;

b. il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;

c. il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;

d. il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;

e. il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;

f. il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;

g. il reato è stato commesso con l’uso o con la minaccia di un’arma;

h. il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;

i. l’autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Art. 47 Condanne pronunciate sul territorio di un’altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un’altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Art. 48 Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure

alternative alle pene obbligatorie

1. Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.