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Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 32 pagine

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e la violenza domestica. Conv. del Consiglio d’Europa

– articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all’articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;

– articolo 58 esaminato insieme agli articoli 37, 38 e 39;

– articolo 59.

3. Ogni Stato o l’Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.

4. Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Art. 79 Validità ed esame delle riserve

1. Le riserve previste all’articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell’entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

2. Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

3. La Parte che ha formulato una riserva conformemente all’articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Art. 80 Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 81 Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri del Consiglio d’Europa che abbiano partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni