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Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 32 pagine
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e la violenza domestica. Conv. del Consiglio d’Europa
4. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.
Capitolo XII: Clausole finali
Art. 73 Effetti della Convenzione
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.
Art. 74 Composizione delle controversie
1. In caso di controversia tra le Parti circa l’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.
Art. 75 Firma ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell’Unione europea.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.
4. Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l’Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest’ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.