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Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 32 pagine
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e la violenza domestica. Conv. del Consiglio d’Europa
Art. 65 Protezione dei dati
I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n. 108).
Capitolo IX: Meccanismo di controllo
Art. 66 Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti del-
le donne e la violenza domestica
1. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito «GREVIO») è incaricato di vigilare sull’attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.
2. Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell’equilibrio tra i sessi e di un’equa ripartizione geografica e dell’esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.
3. L’elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione. L’elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
4. L’elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;
b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;
e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell’esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.
5. La procedura per l’elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
6. Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.