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Consultazione 2014/144: Revisione dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 6 pagine
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Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)
Modifica del … Progetto del 4 marzo 2015
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo 20032 sull’energia nucleare (LENu),
Art. 4 Calcolo del presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento
1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono per il loro impianto uno studio sul presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi), la prima volta al momento dell’entrata in servizio.
2 I costi sono calcolati in base al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo.
3 Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d’esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia presunta una durata d’esercizio diversa.
4 Lo studio sui costi è verificato dall’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi.
5 Sulla base dello studio sui costi e della verifica di cui al capoverso 4, la Commissione domanda al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
1 RS 732.17
2 RS 732.1
2012–2534