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Consultazione 2014/144: Revisione dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 6 pagine
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a. elegge i membri della Commissione e il suo presidente, nonché il suo vicepresidente;
b. nomina il Servizio di revisione;
c. approva i rapporti annuali;
d. dà lo scarico alla Commissione;
e. se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione.
2 Il DATEC ha le seguenti competenze:
a. emana un regolamento sull’organizzazione dei Fondi, sui principi e sugli obiettivi degli investimenti patrimoniali nonché sulle relative condizioni;
b. stabilisce le disposizioni per allestire lo studio sui costi nel caso specifico;
c. stabilisce il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.
3 L’UFE è competente per la preparazione e l’esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC.
II
Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 1. L’allegato finora in vigore diventa l’allegato 2.