Progetto

Consultazione 2014/144: Revisione dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Art. 13a cpv. 1

1 Se, prima della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera il valore matematico di cui all’allegato 2 in almeno due chiusure del bilancio consecutive, la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto delle struttura dell’investimento, l’importo che supera il valore matematico.

Art. 21 cpv. 1, 2bis 3, 4 e 5

1 La Commissione si compone di undici membri al massimo.

2bis I collaboratori del DATEC e dell’IFSN non possono essere né eletti come membri della Commissione né consultati come specialisti.

3 Nella misura in cui la presente ordinanza non dispone diversamente, per le indennità si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 8l-8t dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado di occupazione è stabilito dal DATEC.

4 Per i presidenti dei comitati valgono le stesse diarie previste per i presidenti.

5 Per i membri indipendenti il DATEC può aumentare le diarie al massimo del 50 per cento.

Art. 23 lett. a, abis, ater, n, s e t

La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

a. sottopone al DATEC le prescrizioni per l’allestimento dello studio sui costi; abisdirige e coordina la verifica dello studio sui costi;

atersottopone al DATEC il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;

n. emana le direttive relative agli investimenti;

s. fornisce all’Ufficio federale dell’energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all’esercizio della vigilanza;

t. allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per l’approvazione.

Art. 29 Vigilanza

I Fondi sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale.

Art. 29a Competenze

1 Il Consiglio federale ha le seguenti competenze:

3 RS 172.010.1