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Consultazione 2014/144: Revisione dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 6 pagine

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delle comunicazioni (DATEC) di calcolare il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.

Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento

1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima che siano trascorsi cinque anni dal termine di cui all’articolo 4 capoverso 1 quando:

a. l’esercizio produttivo in una centrale nucleare o l’esercizio di un altro impianto nucleare è interrotto (messa fuori servizio definitiva);

b. circostanze impreviste fanno prevedere un sostanziale cambiamento dei costi.

2 La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo.

Art. 5 cpv. 1 lett. a

1 Per costi amministrativi s’intendono in particolare:

a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione nonché per i comitati e i gruppi di specialisti;

Art. 8 cpv. 3

3 I calcoli sono fondati su una durata d’esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il DATEC proroga la durata per la base di calcolo.

Art. 8a Importo dei contributi

1 L’importo dei contributi è determinato in base:

a. ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, nonché di un supplemento di sicurezza sui costi calcolati;

b. ai costi amministrativi dei Fondi;

c. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro.

2 Il reddito del capitale, il tasso di rincaro e il supplemento di sicurezza sono fissati nell’allegato 1. In caso di sostanziali cambiamenti delle condizioni quadro, il DATEC adegua l’allegato 1 d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

Art. 9 cpv. 2bis

2bis Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all’allegato 2.