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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Sezione 3: Altre disposizioni
Art. 11 Compiti e attribuzioni delle autorità di riconoscimento
1Le autorità di riconoscimento verificano la qualità dei corsi di formazione e perfezionamento. I suoi rappresentanti possono assistere a formazioni e perfezionamenti e ad esami.
2Le autorità di riconoscimento stabiliscono la dose di radiazione massima accumulabile per ogni corso nel quadro della formazione scolastica.
3L’UFSP verifica d’intesa con le competenti istituzioni di cui all’articolo 10 la qualità delle formazioni in radioprotezione nel quadro dei corsi.
Art. 12 Obbligo di notifica delle istituzioni di formazione e
perfezionamento
1I fornitori di corsi di formazione e perfezionamento riconosciuti notificano all’autorità di riconoscimento competente al più tardi due settimane prima dello svolgimento di un corso riconosciuto:
a. le date del corso di formazione o perfezionamento;
b. la data e il luogo dell’esame finale di una formazione.
2Essi comunicano all’autorità di riconoscimento competente i dati di cui all’articolo 16 ORaP per tutte le persone che hanno assolto con successo il corso.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 15 settembre 19984 concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione è abrogata.
Art. 14 Disposizioni transitorie
1I corsi di formazione in radioprotezione riconosciutisecondo il diritto anteriore possono essere iniziati fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. Dopodiché, i riconoscimenti secondo il diritto anteriore non sono più considerati validi.
2I certificati individuali di formazione in radioprotezione ottenuti secondo il diritto anteriore conservano la loro validità.
3Dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, per la prova di un perfezionamento richiesto fanno stato le periodicità di cui agli allegati 15.
4 RU 1999 476, 2007 4477 e 5673, 2008 5747