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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 8 Certificato
1L’istituzione di formazione rilascia alla persona che ha concluso un corso di formazione o di perfezionamento riconosciuto un certificato che deve includere almeno:
a. la designazione del corso di formazione o perfezionamento;
b. la data del superamento degli esami previsti dal corso di formazione o di perfezionamento;
c. le attività permesse secondo gli allegati 1–5;
d. cognome, nome, data di nascita e luogo di attinenza (per gli stranieri: nazionalità e luogo di nascita) del partecipante;
e. l’autorità di riconoscimento di cui all’articolo 6.
2L’istituzione di formazione è tenuta a conservare per 30 anni i dati di cui al capoverso 1 lettere a–e.
Art. 9 Casi particolari
1Per il riconoscimento delle formazioni in radioprotezione secondo l’articolo 18 capoverso 2 ORaP comprese nel corso sono competenti le seguenti istituzioni:
a. per le formazioni secondo le ordinanze di esecuzione della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr): la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI);
b. per i titoli dagli Stati membri dell’UE/AELS: la Croce Rossa Svizzera (CRS).
2 Il riconoscimento secondo il capoverso 1 può essere concesso solo se il corso adempie i requisiti di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato 2.
3 Le istituzioni competenti secondo il capoverso 1 sono tenute a coinvolgere l’UFSP nell’elaborazione del corso in merito agli aspetti attinenti alla radioprotezione.
Art. 10 Revoca ed estinzione del riconoscimento di corsi
1Il riconoscimento di corsi di formazione e perfezionamento è revocato quando una condizione non è più adempiuta e questa inadempienza, nonostante diffida, non è sanata.
2Il riconoscimento si estingue quando:
a. il titolare vi rinuncia formalmente;
b. è scaduta la durata di validità e non è stata concessa alcuna proroga.