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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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gestiscono infrastrutture critiche o servizi pubblici, possono manipolare radiazioni ionizzanti;
h. l’istruzione delle persone mobilitate di cui all’articolo 154 ORaP: nell’allegato 5.
2L’oggetto di cui al capoverso 1 è disciplinato:
a. per i medici e i chiropratici: nell’allegato 1;
b. per le altre professioni mediche, nonché per il commercio nel settore medico: nell’allegato 2;
c. per le attività nel settore degli impianti nucleari: nell’allegato 3;
d. per le attività nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’insegnamento, della ricerca e dei trasporti: nell’allegato 4;
e. per le persone che, per la loro attività in seno ad autorità, ad amministrazioni, alla protezione della popolazione, all’esercito, nonché a organizzazioni e imprese che gestiscono infrastrutture critiche o servizi pubblici, possono manipolare radiazioni ionizzanti e per le persone mobilitate di cui all’articolo 154 ORaP: nell’allegato 5.
3È esclusa dal campo d’applicazione della presente ordinanza la formazione del personale degli impianti nucleari secondo gli articoli 24, 68, 1417, 19 e 20 dell’ordinanza del 9 giugno 20062 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari; alla formazione di queste persone si applica la citata ordinanza.
Art. 2 Obiettivi della formazione e del perfezionamento
1 La formazione deve garantire che le persone di cui all’articolo 9 ORaP:
f. siano informate sui pericoli per la salute dell’esposizione alle radiazioni;
g. conoscano le regole di base della radioprotezione;
h. padroneggino una tecnica di lavoro adeguata;
i. siano in grado di applicare le prescrizioni di radioprotezione valide per la corrispondente attività;
j. conoscano i rischi delle esposizioni a radiazioni che potrebbero risultare da un comportamento errato;
k. se esercitano la funzione di perito secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera c ORaP: dispongano di approfondite conoscenze sulla legislazione in materia di radioprotezione e sugli specifici compiti.
2Se non disciplinato diversamente nella presente ordinanza, il perfezionamento deve essere assolto ogni cinque anni. Deve garantire che le competenze vengano mantenute e aggiornate.