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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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gestiscono infrastrutture critiche o servizi pubblici, possono manipolare radiazioni ionizzanti;

h. l’istruzione delle persone mobilitate di cui all’articolo 154 ORaP: nell’allegato 5.

2L’oggetto di cui al capoverso 1 è disciplinato:

a. per i medici e i chiropratici: nell’allegato 1;

b. per le altre professioni mediche, nonché per il commercio nel settore medico: nell’allegato 2;

c. per le attività nel settore degli impianti nucleari: nell’allegato 3;

d. per le attività nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’insegnamento, della ricerca e dei trasporti: nell’allegato 4;

e. per le persone che, per la loro attività in seno ad autorità, ad amministrazioni, alla protezione della popolazione, all’esercito, nonché a organizzazioni e imprese che gestiscono infrastrutture critiche o servizi pubblici, possono manipolare radiazioni ionizzanti e per le persone mobilitate di cui all’articolo 154 ORaP: nell’allegato 5.

3È esclusa dal campo d’applicazione della presente ordinanza la formazione del personale degli impianti nucleari secondo gli articoli 24, 68, 1417, 19 e 20 dell’ordinanza del 9 giugno 20062 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari; alla formazione di queste persone si applica la citata ordinanza.

Art. 2 Obiettivi della formazione e del perfezionamento

1 La formazione deve garantire che le persone di cui all’articolo 9 ORaP:

f. siano informate sui pericoli per la salute dell’esposizione alle radiazioni;

g. conoscano le regole di base della radioprotezione;

h. padroneggino una tecnica di lavoro adeguata;

i. siano in grado di applicare le prescrizioni di radioprotezione valide per la corrispondente attività;

j. conoscano i rischi delle esposizioni a radiazioni che potrebbero risultare da un comportamento errato;

k. se esercitano la funzione di perito secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera c ORaP: dispongano di approfondite conoscenze sulla legislazione in materia di radioprotezione e sugli specifici compiti.

2Se non disciplinato diversamente nella presente ordinanza, il perfezionamento deve essere assolto ogni cinque anni. Deve garantire che le competenze vengano mantenute e aggiornate.

2 RS 732.143.1