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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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2 Documentazione per il calcolo 2.1

La documentazione per il calcolo deve contenere almeno le seguenti indicazioni, tenuto conto delle basi di calcolo indicate nell’allegato 2:

a. tutte le energie limite della radiazione fotonica e il campo di energia degli elettroni, nonché le rispettive intensità di dose massime, espresse in Gy/min nel fascio primario a 1 m di distanza dal punto di divergenza;

b. il valore massimo del rapporto fra la dose assorbita nell’acqua per i tipi di radiazione elencati qui di seguito e l’intensità di dose nella radiazione diretta (per la radiazione fotonica [ D ], rispettivamente per la radiazione elettronica r

[ D ]) a 1 m di distanza dal punto di divergenza:

e

– radiazione fotonica parassitaria durante l’esercizio con fasci di elettroni, a una distanza di 1 m dal punto di divergenza [ D / D ]

re e

– radiazione trasmessa, in tutti i luoghi da proteggere [ D / D ] e d r [ D / D ]

d e

– radiazione neutronica nel fascio di radiazione diretta, a una distanza di 1 m dal punto di divergenza [ D / D ] e [ D / D ]

n r n e

c. la dose di base W, se diversa da 106 mGy/settimana; il fattore di direzione U; il fattore di permanenza T in tutti i luoghi esposti a radiazione secondo la lettera d, se diverso da 1 (allegato 2 punto 1.3).

2.2

Su richiesta dell’autorità cui compete il rilascio delle licenze o dell’autorità di vigilanza, il fornitore deve mettere a disposizione i dati determinanti ai fini della radioprotezione, in particolare:

a. le indicazioni concernenti le sostanze radioattive prodotte per effetto fotonucleare e le loro attività nei componenti dell’acceleratore e negli accessori forniti dal fabbricante;

b. la frequenza di ricambi d'aria necessaria nel locale di irradiazione (a causa dell’attivazione dell’aria, ovvero della formazione di ozono).