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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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2 Descrizione tecnica

Oltre a informazioni sul modo di funzionamento, la descrizione tecnica dell’acceleratore deve in particolare fornire al personale tecnico del gestore istruzioni che gli consentano di eseguire in modo indipendente regolazioni, sostituzioni di parti usurate e piccoli lavori di manutenzione.

Inoltre deve contenere almeno le seguenti informazioni specifiche dell’impianto, rilevanti per la radioprotezione:

a. dettagli costruttivi dell’acceleratore nei quali siano visibili, in particolare, la tecnica di costruzione del blindaggio, nonché gli altri componenti determinanti per la radioprotezione e l’impiego in radioterapia;

b. le componenti tipiche di radiazioni parassite nel fascio di radiazione diretta, quali componenti di radiazioni fotoniche in caso di funzionamento con radiazione elettronica, per tutte le energie e grandezze di campo rappresentative; la componente di radiazione neutronica in caso di funzionamento con radiazione fotonica ed elettronica ed energie di almeno 10 MeV;

c. indicazioni sull’intensità di dose o l'intervallo di intensità di dose in condizioni di riferimento per tutti i tipi di radiazione e tutte le energie disponibili;

d. indicazioni sulla radiazione trasmessa (compresa la componente neutronica) attraverso diaframmi, collimatore primario e blindaggio per la radiazione fotonica ed elettronica;

e. istruzioni sul comportamento da seguire in caso di incidente tecnico o radiologico e di eventi radiologici medici.

3 Libretto d’impianto

Il libretto d’impianto deve contenere almeno:

a. la domanda di licenza e i piani di costruzione relativi alla radioprotezione approvati;

b. la licenza dell’UFSP per l’installazione e l’esercizio dell’impianto;

c. i verbali e i dati relativi a tutti gli esami e ai controlli eseguiti, quali collaudi, esami dello stato, esami di stabilità e rapporti di manutenzione;

d. una descrizione tecnica e informazioni specifiche sull’impianto;

e. istruzioni sul programma di garanzia della qualità;

f. la registrazione delle avarie e delle loro riparazioni nonché indicazioni sul luogo di conservazione e sull’accesso agli eventi radiologici medici e incidenti registrati e alla loro riparazione;

g. indicazioni sull’organizzazione della clinica di radioterapia e il suo programma di radioprotezione, nella misura in cui sono rilevanti per l’applicazione pratica della terapia.