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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Ordinanza del DFI sulla dosimetria individuale e ambientale (Ordinanza sulla dosimetria)

del … Avamprogetto per l’indagine conoscitiva

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN),

visto l’articolo 79 capoverso 1 dell’ordinanza del…1 sulla radioprotezione (ORaP), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le disposizioni tecniche relative alla dosimetria individuale e ambientale e stabilisce i requisiti per i sistemi di dosimetria.

Art. 2 Definizioni

Per la presente ordinanza si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato 1 ORaP nonché quelle ai sensi dell’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 3 Vigilanza

L'autorità di riconoscimento di cui all’articolo 82 ORaP è competente per la vigilanza dei servizi di dosimetria individuale.

Art. 4 Oggetto del riconoscimento di un servizio di dosimetria individuale Il riconoscimento del servizio di dosimetria individuale si estende ai seguenti oggetti:

a. determinazione delle grandezze di misura;

b. tipi di radiazioni e di radionuclidi misurati;

c. metodi di misura applicati;

d. formato della notifica delle dosi.

Art. 5 Pubblicazione del riconoscimento

L'autorità di riconoscimento pubblica la lista dei servizi di dosimetria individuale.

RS 814.501.43

1 RS 814.501