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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Art. 6 Rilevamento dei componenti essenziali dell’irradiazione

1Se è dimostrato che la dose efficace, risultante o dalle radiazioni di fotoni o di neutroni, non può essere superiore al 10 per cento rispetto alla dose globale annua di una persona, si può rinunciare, con l’accordo dell’autorità di vigilanza, all’accertamento individuale di questo componente.

2Il rilevamento della dose efficace risultante dall’incorporazione nelle zone controllate di cui all’articolo 91 capoverso 2 ORaP è disciplinato nelle schede caratteristiche specifiche dei radionuclidi di cui all’allegato 15.

3Per i lavori effettuati nelle zone di cui all’articolo 96 ORaP si può rinunciare, con l’accordo dell’autorità di vigilanza, al rilevamento individuale della dose efficace risultante dall’incorporazione per quei nuclidi che, complessivamente, non forniscono un contributo superiore a 1 mSv dell’intera dose annua di una persona.

4Se in una zona di lavoro ai sensi dell’articolo 95 ORaP, viene superata un’utilizzazione annua specifica del nuclide di 200 livelli di licenza (LA) nello svolgimento di un’attività con sorgenti radioattive non sigillate o di 20 livelli di licenza nell’esecuzione di attività con sorgenti volatili o gassose deve essere eseguita una sorveglianza dell’incorporazione.

Art. 7 Dosimetria delle persone mobilitate in caso di aumento

di radioattività

1I livelli di dose accertati sulle persone mobilitate vanno iscritti nel protocollo e tenuti a disposizione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

2La dosimetria può essere eseguita da un servizio di dosimetria individuale riconosciuto. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina possibilità alternative per l’esecuzione della dosimetria sulle persone mobilitate.

3Se si sospetta un’incorporazione, si deve procedere a un controllo dell’incorporazione secondo l’articolo 34.

4In campi di radiazione sufficientemente conosciuti e omogenei si può rinunciare alla misura individuale della dose individuale a condizione che essa sia accertata mediante calcolo.

Capitolo 2: Irradiazione esterna di persone

Sezione 1: Esecuzione della dosimetria

Art. 8 Modalità per l’utilizzo del dosimetro

Il dosimetro per l’intero corpo deve essere portato all’altezza del petto mentre le donne incinte devono portarlo all’altezza del ventre.