Avamprogetti
Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 203Fedlex · Progetto
Ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione (OEm-RaP)
del ... Avamprogetto per l’indagine conoscitiva
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 19911 sulla radioprotezione (LRaP),
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), degli organi da esso incaricati e dell'Istituto Paul Scherrer (IPS), nel campo della radioprotezione.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 3 Assoggettamento
Chi chiede un provvedimento, una prestazione o una decisione secondo l'articolo 1 deve pagare un emolumento.
Art. 4 Esenzione dagli emolumenti
Le autorità e le aziende della Confederazione sono esentate da qualsiasi emolumento se chiedono prestazioni per se stesse. Fanno eccezione i servizi incaricati dello smaltimento delle scorie radioattive.
Art. 5 Rinuncia alla riscossione di emolumenti
1In singoli casi debitamente motivati si può rinunciare a riscuotere emolumenti, in particolare:
a. per lo smaltimento di sorgenti radioattive la cui formazione è avvenuta quando la LRaP non era ancora applicabile o il cui proprietario non è o non è più identificabile;
RS 814.56
1 RS 814.50
2 RS 172.041.1
2014–......