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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione (OEm-RaP)

del ... Avamprogetto per l’indagine conoscitiva

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 42 della legge del 22 marzo 19911 sulla radioprotezione (LRaP),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), degli organi da esso incaricati e dell'Istituto Paul Scherrer (IPS), nel campo della radioprotezione.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Assoggettamento

Chi chiede un provvedimento, una prestazione o una decisione secondo l'articolo 1 deve pagare un emolumento.

Art. 4 Esenzione dagli emolumenti

Le autorità e le aziende della Confederazione sono esentate da qualsiasi emolumento se chiedono prestazioni per se stesse. Fanno eccezione i servizi incaricati dello smaltimento delle scorie radioattive.

Art. 5 Rinuncia alla riscossione di emolumenti

1In singoli casi debitamente motivati si può rinunciare a riscuotere emolumenti, in particolare:

a. per lo smaltimento di sorgenti radioattive la cui formazione è avvenuta quando la LRaP non era ancora applicabile o il cui proprietario non è o non è più identificabile;

RS 814.56

1 RS 814.50

2 RS 172.041.1

2014–......