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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 272Fedlex · Progetto
2Il requisito di cui all’articolo 13 capoverso 7 non vale per i tomografi computerizzati installati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
3I sistemi a raggi X per le radiografie nella medicina umana in ambito di dose medio e forte, la cui prima installazione è stata autorizzata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, devono essere resi conformi alle disposizioni di cui all’articolo 22 capoverso 1 solo in caso di sostituzione dell’impianto a raggi X o di un suo generatore.
4Solo i sistemi a raggi X per le radiografie nella medicina umana in ambito di dose medio e forte, la cui prima installazione è stata autorizzata a partire dal 1° gennaio 2008, devono essere resi conformi alle disposizioni di cui all’articolo 23 capoverso 1 entro il 1° gennaio 2018.
Art. 35 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ….
… Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset