Avamprogetti
Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 268Fedlex · Progetto
2Per ogni impianto a raggi X per uso diagnostico utilizzato in ambito di dose medio e forte e per la mammografia si devono registrare nella cartella clinica i parametri di esposizione pertinenti per la successiva determinazione della dose per paziente. Tali parametri devono comprendere almeno:
a. radiografia: tipo, regione dell’organo, numero di radiografie, prodotto dosesuperficie (DAP), o se non disponibile tensione del tubo (kV), il prodotto intensità di corrente-tempo (mAs) e distanza fuoco-ricevitore d’immagine;
b. fluoroscopia: tipo, regione dell’organo, tempo di scopia, numero di radiografie, DAP, dose accumulata nel punto di riferimento interventistico (PRI) o se non disponibile tensione del tubo (kV), corrente del tubo (mA) e distanza fuoco-ricevitore d’immagine;
c. tomografia computerizzata: tipo, regione dell’organo, Volume Computed Tomography Dose Index CTDIvol et prodotto dose-lunghezza (DLP);
d. mammografia: tipo, numero di radiografie, dose ghiandolare media (AGD) o dose incidente KE o se non disponibile corrente del tubo (kV), il prodotto intensità di corrente-tempo (mAs) et distanza fuoco-ricevitore d’immagine.
3I dati devono essere conservati secondo le disposizioni in vigore per le cartelle cliniche, e comunque per almeno 10 anni.
4Su richiesta devono essere messi a disposizione dell’UFSP tutti i dati rilevanti per verificare il grado di occupazione dell’impianto e concernenti l’impianto e la sua ubicazione.
Art. 21 Piani di costruzione dei sistemi a raggi X
Il fornitore di sistemi a raggi X deve tenere a disposizione dell’UFSP i piani relativi al tipo di costruzione rilevanti per la radioprotezione.
Art. 22 Indicazione delle grandezze dosimetriche nella medicina umana
1I sistemi a raggi X per gli esami in ambito di dose medio e forte devono disporre di un dispositivo in grado di definire e di indicare il DAP accumulato. L’indicazione del DAP accumulato deve essere in mGy∙cm2 e per gli impianti nella radiologia interventistica in Gy∙cm2.
2I sistemi a raggi X per gli esami nella radiologia interventistica devono inoltre disporre di un’indicazione della dose accumulata nel PRI.
3I tomografi computerizzati devono disporre di un’indicazione del CTDIvol e per il DLP.
4Gli impianti per le mammografie devono disporre di un’indicazione della AGD o della dose incidente KE.
Art. 23 Dose e intensità di dose degli impianti a raggi X
1I sistemi a raggi X per le radiografie nella medicina umana in ambito di dose medio e forte devono disporre di un esposimetro automatico AEC.