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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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3L’esame dello stato comprende anche la determinazione, in base ai metodi e ai mezzi di esame scelti dal titolare della licenza, dei livelli di riferimento per le successive prove di stabilità secondo l’articolo 29. I livelli di riferimento per gli impianti a raggi X per uso terapeutico sono stabiliti da un fisico medico

4Le riparazioni, le modifiche o la sostituzione di componenti che influiscono sulla dose o sulla qualità dell’immagine devono essere seguite, a seconda dei casi, da un esame parziale o completo dello stato. Se del caso, si devono determinare di nuovo i livelli di riferimento per gli esami di stabilità.

5In occasione dell’esame dello stato nelle aziende si deve eseguire un controllo periodico di radioprotezione secondo l’articolo 187 lettera a ORaP che includa gli aspetti relativi alla costruzione e operativi.

6I risultati dei lavori di manutenzione, dell’esame dello stato e del controllo periodico di radioprotezione devono essere messi a verbale nel libretto d’impianto secondo l'articolo 17.

7L'esaminatore notifica all’UFSP, mediante apposito modulo, i risultati della manutenzione, dell’esame dello stato e del controllo periodico di radioprotezione. Il modulo di notifica deve essere firmato dall'esaminatore.

Art. 31 Notifica

L’azienda specializzata che, secondo l’articolo 21 ORaP, è stata autorizzata a realizzare misure atte ad assicurare la qualità, notifica all’UFSP la realizzazione e l’esito degli esami e dei controlli periodici di radioprotezione. L’autorità di vigilanza determina l’entità, la forma e il contenuto della notifica.

Art. 32 Apparecchi di misura

Per gli esami secondo gli articoli 28–30 si devono utilizzare apparecchi di misura che soddisfano i requisiti dell’ordinanza del DFGP del 7 dicembre 20126 sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 33 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 20 gennaio 19987 sui raggi X è abrogata.

Art. 34 Licenze esistenti

1I titolari di licenze per l’esercizio di impianti a raggi X rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.

6 RS 941.210.5

7 [RU 1998 1084]