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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 27 Norme, raccomandazioni e guide
1Per la garanzia della qualità, principalmente per gli ambiti controllo e manutenzione, si deve tenere conto dell’esperienza e dello stato della scienza e della tecnica, in particolare per determinare l’entità e la periodicità della garanzia della qualità secondo l’articolo 112 ORaP. A tal fine si devono tenere conto:
a. delle pertinenti norme internazionali e nazionali;
b. delle raccomandazioni delle organizzazioni specializzate nazionali e internazionali, in particolare quelle della Società Svizzera di Radiobiologia e di Fisica Medica (SSRFM);
c. delle guide dell’UFSP.
2I requisiti minimi per la periodicità della garanzia della qualità sono retti dall’allegato 11.
Art. 28 Collaudo
1Il collaudo include anche la determinazione dei livelli di riferimento per i successivi esami di stabilità secondo l’articolo 29, sulla base dei metodi e dei mezzi d’esame scelti dal titolare della licenza. I livelli di riferimento per gli impianti a raggi X per uso terapeutico sono stabiliti dai fisici medici secondo l’articolo 18 ORaP.
2I risultati degli esami devono essere messi a verbale nel libretto d’impianto secondo l’articolo 17.
Art. 29 Esame di stabilità
1Il titolare della licenza provvede a sottoporre periodicamente ad esami di stabilità l’intero sistema a raggi X.
2Il titolare della licenza provvede a sottoporre gli impianti a raggi X per uso terapeutico a una verifica degli elementi rilevanti per la sicurezza e di quelli che servono ad accertare la dose nell’ambito di un esame di stabilità eseguito periodicamente da un fisico medico.
3I risultati degli esami devono essere messi a verbale nel libretto d’impianto secondo l’articolo 17.
Art. 30 Manutenzione, esame dello stato, controllo periodico di radioprote-
zione
1Il titolare della licenza provvede a sottoporre il sistema a raggi X a manutenzione regolare da parte di personale tecnico qualificato, il quale procede a esaminarne lo stato (esame dello stato).
2La frequenza e l’entità della manutenzione sono rette dall’ODmed5 secondo le indicazioni del fabbricante.