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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 66 Abrogazione di altri atti normativi
L’ordinanza del 21 novembre 199710 concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate è abrogata.
Art. 67 Licenze già rilasciate
1I titolari di licenze per la manipolazione di sorgenti radioattive rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono:
a. rispettare le disposizioni della presente ordinanza per la manipolazione di sorgenti radioattive;
b. adeguare entro tre anni alle nuove disposizioni le misure tecniche ed edili adottate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, purché il capoverso 3 non disponga altrimenti.
2Il capoverso 1 lettera b si applica in particolare per:
a. le misure di messa in sicurezza per sorgenti radioattive di cui all’articolo 4;
b. la segnalazione di zone controllate e sorvegliate di cui all’articolo 41 capoverso 1.
3La disposizione di cui all’articolo 28 capoverso 4 non vale per tomografi SPECT o PET installati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza con il locale di comando separato e schermato dal locale diagnostico unicamente con una parete di protezione.
Art. 68 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ....
… Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset
10 [RU 1997 2923]