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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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a. le informazioni specifiche del produttore;

b. le norme nazionali e internazionali pertinenti;

c. le guide dell’UFSP.

Art. 64 Coinvolgimento di fisici medici

1Nelle applicazioni di medicina nucleare i fisi medici devono essere strettamente coinvolti conformemente all’articolo 47 ORaP. A tal fine devono essere considerate le raccomandazioni internazionali e nazionali.

2Come entità minima del coinvolgimento per ciascun impianto valgono i valori seguenti:

a. camera a raggi gamma: 3 giorni l’anno;

b. tomografo SPECT: 5 giorni l’anno;

c. tomografo PET: 6 giorni l’anno.

3Se l’esperienza o lo stato della scienza e della tecnica e i restanti principi della radioprotezione lo richiedono, l’autorità di vigilanza dispone in singoli casi un coinvolgimento di fisici medici di entità maggiore rispetto a quello prescritto nel capoverso 2.

4In singoli casi, l’autorità di vigilanza può ammettere un coinvolgimento di fisici medici di entità minore rispetto a quanto prescritto nel capoverso 1 se opportune misure garantiscono che il rischio radiologico rimane uguale.

Sezione 3: Garanzia della qualità nell’esercizio di sorgenti radioattive sigillate e unità di irradiazione

Art. 65 Sicurezza e manutenzione

1La condizione e l’ermeticità delle sorgenti radioattive sigillate devono essere verificate a intervalli appropriati e con metodi adeguati. Il metodo e l’esito degli esami vanno messi a verbale.

2Le unità di irradiazione devono essere sottoposte a manutenzione e ad esame di condizione secondo le indicazioni del fabbricante o del fornitore. I risultati degli esami vanno messi a verbale.

3Il funzionamento conforme all’uso dei dispositivi di sicurezza delle unità di irradiazione deve essere verificato e messo a verbale dal gestore secondo le indicazioni del fabbricante.