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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 62 Preparazione e sintesi di radiofarmaci
1I seguenti radiofarmaci a rischio elevato devono essere preparati o sintetizzati sotto la direzione di un responsabile tecnico. Questi deve soddisfare i requisiti professionali di cui all’articolo 5 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza del 17 ottobre 20019 sull’autorizzazione dei medicamenti (OAMed):
a. radiofarmaci basati su kit per scopi terapeutici;
b. radiofarmaci non omologati per PET (tomografia per emissione di positroni);
c. radiofarmaci prodotti internamente.
2I seguenti radiofarmaci possono essere preparati e sintetizzati sotto la direzione di una persona che non soddisfa i requisiti professionali di cui all’articolo 5 capoverso 4 lettera d OAMed, ma che è stata formata da un responsabile tecnico abilitato:
a. radiofarmaci omologati basati su kit per scopi terapeutici;
b. radiofarmaci omologati basati su kit per la diagnostica a fini commerciali;
c. radiofarmaci non omologati per la diagnostica tra cui kit di marcatura Tc-99m o generatori.
3Per la preparazione e la sintesi di radiofarmaci omologati basati su kit per la diagnostica tra cui kit di marcatura Tc-99m o generatori non è necessaria una formazione da parte di un responsabile tecnico abilitato secondo l’articolo 63 capoverso 3 ORaP.
4La preparazione e la sintesi di radiofarmaci deve avvenire all’interno di una zona di lavoro (laboratorio isotopi) all'esterno del locale di applicazione o della stanza del paziente.
5Per rispettare le necessarie regole della farmaceutica e i requisiti ambientali per la preparazione e la sintesi di radiofarmaci sterili vanno considerati l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica. A tal fine si devono considerare:
a. le norme nazionali e internazionali pertinenti;
b. le guide dell’UFSP.
Art. 63 Garanzia della qualità dei radiofarmaci
1Se i radiofarmaci sono forniti pronti per l’uso, sul posto devono essere adottate solo le misure a garanzia della qualità alle quali non ha già provveduto il produttore.
2L’attività del radiofarmaco deve essere verificata prima della somministrazione con un apparecchio di misurazione secondo l’articolo 60. Al momento dell’applicazione, la precisione del dosaggio deve di norma situarsi tra il +/- 10 per cento rispetto all’attività nominale.
3Prima dell’applicazione sull’essere umano, la qualità dei radiofarmaci deve essere verificata secondo l’articolo 59 ORaP. A tal fine si devono considerare:
9 RS 812.212.1