Avamprogetti

Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 480Fedlex · Progetto

b. le guide dell’UFSP.

3I risultati degli esami di qualità devono essere messi a verbale e archiviati nella documentazione dell’impianto di cui all’articolo 58.

4In occasione del collaudo e dell’esame di condizione devono essere calcolati e messi a verbale i valori di riferimento per l’esecuzione degli esami di stabilità.

5La ditta specializzata autorizzata secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera c ORaP ad attuare misure di garanzia della qualità comunica all’UFSP l’esecuzione e il risultato dei collaudi e degli esami di condizione.

6L’autorità di vigilanza determina la forma e il contenuto della comunicazione.

Art. 60 Apparecchi di misurazione per determinare l’attività

1Per verificare il dosaggio di sorgenti radioattive non sigillate prima della loro applicazione all’essere umano, devono essere disponibili e usati strumenti di misurazione per la determinazione dell’attività (attivimetri).

2Prima della messa in funzione, gli attivimetri devono essere sottoposti a collaudo da parte del fornitore per garantirne la corretta installazione.

3L’immissione in commercio e il controllo della stabilità di misurazione degli attivimetri sono disciplinati dall’articolo 12 dell’ordinanza del DFGP del 7 dicembre 20127 sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI).

4Il titolare della licenza assicura il corretto funzionamento degli attivimetri sottoponendoli almeno ogni sei anni a manutenzione da parte di personale tecnico specializzato, seguita da un esame di condizione.

5La stabilità degli attivimetri deve essere verificata regolarmente. A tal fine devono essere disponibili sorgenti di controllo adeguate.

Art. 61 Sistemi diagnostici della medicina nucleare

1Nel quadro della messa in funzione, il fornitore deve sottoporre i sistemi diagnostici della medicina nucleare a un collaudo.

2Il titolare della licenza assicura il corretto funzionamento dei sistemi diagnostici della medicina nucleare sottoponendoli ogni sei mesi a manutenzione da parte di personale tecnico specializzato autorizzato, seguita da un esame di condizione.

3La stabilità dei sistemi diagnostici della medicina nucleare deve essere verificata regolarmente. A tal fine devono essere disponibili mezzi di controllo adeguati.

4Per la garanzia della qualità degli apparecchi ibridi come tomografi PET o SPECT fanno inoltre stato le disposizioni dell’ordinanza sui raggi X8.

7 RS 941.210.5

8 RS 814.542.1