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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
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1 In generale
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sulle scorie radioattive che devono essere consegnate è entrata in vigore l‘8 luglio 1996. È stata modificata nel 2002 e nel 2006. La revisione totale dell’ordinanza sulla radioprotezione1 (ORaP) e delle relative ordinanze tecniche ha portato alla presente revisione.
Questa ordinanza fissa le procedure e responsabilità per la consegna delle scorie radioattive all’Istituto Paul Scherrer (IPS), incaricato secondo l'articolo 132 dell'avamprogetto ORaP (A-OraP) dell'immagazzinamento, del trattamento e del collocamento in deposito intermedio delle scorie.
Le revisioni precedenti avevano principalmente il compito di stralciare i dettagli tecnici troppo restrittivi dagli allegati e dal testo dell’ordinanza. Inoltre, allo scopo di aumentare in generale la sicurezza durante il trattamento delle scorie all’IPS, sono state introdotte alcune modifiche delle procedure.
1.2 Contenuto della revisione, principali modifiche
Questa revisione comporta solo alcune modifiche, per lo più di natura tecnica, all'attuale ordinanza.
1.3 Conseguenze
Le modifiche eseguite contribuiscono a precisare il diritto e la prassi corrente.
2 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Definizioni
Art. 1
Questo articolo definisce i termini specifici dell’ordinanza. È stata aggiunta una definizione del termine «trattamento» al fine di garantire una netta distinzione tra i consueti processi aziendali di trattamento per il buon svolgimento della consegna come delle fasi successive, da un lato, e dall’altro, i processi di condizionamento delle scorie per il loro collocamento in strati geologici profondi.
Sezione 2: Trattamento delle scorie nelle aziende
Art. 2 Separazione e trattamento
Questo articolo descrive il principio fondamentale della separazione delle scorie per la consegna. Permette inoltre all’IPS di intervenire sulla fase di trattamento al fine di evitare un imballaggio o un trattamento inadeguati.
Il condizionamento delle scorie radioattive è regolamentato nell’ordinanza sull’energia nucleare2 (OENu). La precisazione fatta qui permette una chiara distinzione tra «trattamento», in cui sono soddisfatte le esigenze dell’IPS, e «condizionamento», dove si osservano le disposizioni dell'IFSN.
Sezione 3: Consegna e dichiarazione
Art. 4 Consegna all'IPS
Questo articolo fissa le condizioni d’imballaggio delle scorie per la loro consegna all’IPS. Permette all’IPS, in casi fondati, di imporre condizioni speciali di consegna. Vengono leggermente modificate le dimensioni dell'imballaggio (35 invece di 30 l).
Art. 5 Modulo d'accompagnamento
Si devono utilizzare i documenti d'accompagnamento previsti dall'IPS e dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In casi fondati sono possibili eccezioni.