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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza concernente le formazioni, i perfezionamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (ordinanza sulla formazione in radioprotezione) è retta dagli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2 e 17-20 dell’ordinanza sulla radioprotezione (avamprogetto dell’ORaP, in seguito AP-ORaP). Essa disciplina le formazioni e i perfezionamenti con obbligo di riconoscimento per le persone attive nella radioprotezione nei settori della medicina, dell’industria, dell’insegnamento e degli impianti nucleari, nonché le formazioni in radioprotezione escluse da tale obbligo per le persone in seno a:
autorità e amministrazioni;
organizzazioni dell’esercito e della protezione della popolazione;
organizzazioni e aziende;
come pure per le persone mobilitate di cui all’articolo 154 AP-ORaP.
Anche se buona parte della struttura è stata ripresa dall'ordinanza vigente, sono state introdotte alcune novità. Gli attuali articoli 2 – 5, ad esempio, non sono recepiti nella nuova versione poiché sono già contemplati nell’ordinanza sulla radioprotezione (AP-ORaP). Inoltre, la nuova ordinanza sulla formazione in radioprotezione precisa dal punto di vista linguistico la differenza tra formazione individuale e corsi di formazione e perfezionamento, che finora non era chiara. Quando il nuovo testo menziona solo «la formazione e il perfezionamento» fa riferimento sia alla formazione e al perfezionamento individuali sia ai corsi di formazione e perfezionamento. Le formazioni e i perfezionamenti individuali sono invece quelli che il singolo individuo può acquisire per vie diverse.
1.2 Contenuto della revisione, principali modifiche
Obbligo di perfezionamento
Tra le novità introdotte dalla nuova ordinanza vi è l’obbligo per tutti coloro che operano con radiazioni ionizzanti di seguire periodicamente un perfezionamento in radioprotezione. Per alcuni, il DFI può chiedere secondo l’articolo 12 capoverso 2 AP-ORaP che il perfezionamento avvenga sotto forma di corso di perfezionamento riconosciuto. Oltre ai corsi specifici organizzati da un'istituzione di formazione, sono considerati tali anche gli eventi di perfezionamento organizzati all’interno dell’azienda, le conferenze o i seminari che affrontano adeguatamente il tema della radioprotezione. I perfezionamenti devono essere organizzati in modo da coprire temi rilevanti nell’ottica professionale in conformità agli allegati 1–5 e soddisfare almeno due dei tre punti seguenti:
ripetizione delle conoscenze acquisite nella formazione di base in radioprotezione;
aggiornamento delle conoscenze in radioprotezione sulla base dei nuovi sviluppi;
applicazione pratica di conoscenze acquisite in azienda o di misure da attuare in caso di evento o incidente.
La periodicità del perfezionamento dipende dal rischio delle rispettive attività (per se stessi e per terzi) ma non deve essere inferiore a cinque anni. Le persone esposte a un rischio maggiore (in particolare gli specialisti in radioprotezione e i tecnici in radioprotezione o le persone che in medicina lavorano su applicazioni diagnostiche in ambito di dose forte e terapeutiche) devono seguire un perfezionamento almeno ogni tre anni.
Competenze, capacità e conoscenze da acquisire
Dando seguito alle raccomandazioni internazionali sull’istruzione in generale e a quelle specifiche per la radioprotezione, oltre ai contenuti didattici già previsti dall’ordinanza vigente, sono state inserite negli allegati delle tabelle in cui sono indicate le competenze, le capacità e le conoscenze da acquisire. Lo scopo è di garantire che al termine del corso i partecipanti, oltre a padroneggiare i