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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 4: Raccolta annua
Art. 7
L’UFSP organizza la campagna di raccolta delle scorie radioattive. Svolge questo compito in collaborazione con l’IPS. In linea di principio, una campagna ha luogo ogni anno. Le scorie radioattive devono essere consegnate, come norma generale, entro tre anni dopo la loro formazione. Tale principio è vincolante sia per le aziende che consegnano scorie che per l’IPS ed assicura uno stoccaggio rapido e sicuro delle scorie. Una consegna di scorie all’infuori della normale campagna di raccolta è possibile, quando la situazione lo richiede e con il consenso dell’UFSP e dell’IPS.
Sezione 5: Emolumenti
Art. 8
Gli emolumenti per il ritiro e il trattamento delle scorie radioattive sono calcolati sulla base dell’ordinanza concernente gli emolumenti nel campo della radioprotezione (OERaP)3. Questi emolumenti vengono riscossi dall’UFSP e coprono tutti i costi sostenuti per il condizionamento e il collocamento in un deposito intermedio, nonché per l’intera fase finale delle scorie (collocamento in strati geologici profondi). Conformemente all’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione, questo significa che oltre ai costi diretti (in particolare costi diretti di personale e costi diretti di posti di lavoro) devono essere coperti anche i costi generali derivanti dall’adempimento dei compiti.
Gli emolumenti per il condizionamento e il collocamento in un deposito intermedio e in strati geologici profondi sono riscossi dall’UFSP. Le prestazioni dell’IPS nell'ambito dei lavori di smaltimento a favore della Confederazione sono indennizzate all’IPS in base al contratto di prestazione di servizi tra l’UFSP e l’IPS. In questo modo si tiene conto del principio dell’espressione al lordo sancito nella legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC).
Allegato
L'allegato definisce i tipi e le classi di scorie radioattive e quindi precisa l'obbligo di separare i rifiuti secondo l'articolo 2 della presente ordinanza. Questi tipi e classi hanno subito solo modifiche superficiali rispetto all’ordinanza del 1996 e, in pratica, hanno dimostrato la loro utilità. Nella presente versione, le osservazioni riguardanti il Ra-226 e gli emettitori β/γ sono state stralciate, dal momento che in pratica risultano inutili.