Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/158: Disposizione costituzionale su un sistema d'incentivazione nel settore del clima e dell'energia · 43 pagine
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Disposizione costituzionale su un sistema dincentivazione nel settore del clima e dellenergia
Dopo un periodo di transizione i proventi dalle tasse sul clima e sull’elettricità devono essere integralmente distribuiti alla popolazione e alle imprese. Ciò impedisce l’aumento dell’onere complessivo per la popolazione e le imprese. Le economie domestiche e le imprese con un consumo energetico basso ne trarranno vantaggio poiché riceveranno maggiori rimborsi rispetto alle tasse sul clima e sull’energia elettrica versate. Al contrario, un consumo energetico elevato genera tendenzialmente un onere netto superiore.
In una fase di transizione deve sussistere la possibilità di impiegare per un periodo limi- tato i proventi delle tasse sul clima e sull’elettricità per gli obiettivi di promozione. Le promozioni finanziate con le destinazioni parzialmente vincolate dell’attuale tassa sul CO dovranno essere progressivamente eliminate dal 2021 e scomparire definitivamente
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nel 2025. Ciò riguarda soprattutto il Programma Edifici e i versamenti nel Fondo per le tecnologie. Allo stesso modo sarebbero eliminate le misure di promozione finanziate con l’attuale supplemento di rete (tra cui rimunerazione a copertura dei costi per l’immissio- ne in rete di energia elettrica RIC). Sancendo nella Costituzione la distribuzione integrale dei proventi dalle tasse d’incentivazione si garantisce l’impossibilità di introdurre nuove destinazioni parzialmente vincolate per questi proventi senza una modifica costituzio- nale.
Prospettive
L’articolo costituzionale definisce l’ambito per il sistema d’incentivazione. Per maggiore chiarezza, il rapporto illustra alcuni esempi della possibile attuazione. La struttura con- creta delle tasse sul clima e sull’elettricità sarà disciplinata in una seconda fase nell’ambi- to della legislazione sul clima e sull’energia. Come già annunciato dal Consiglio federale, nel settore dei carburanti saranno oggetto di discussione due varianti: una con riscossio- ne della tassa sui carburanti e una senza. A seconda di come saranno strutturate le tasse sul clima e sull’elettricità – in particolare in merito al loro importo – per il raggiungimento degli obiettivi restano necessari altri strumenti in grado d’intervenire a profondità diver- se. Solitamente i vantaggi di prezzo derivanti dalle tasse sul clima e sull’elettricità sono tuttavia più efficienti rispetto alle disposizioni regolamentari o alle misure di sostegno. Un impiego parallelo di tasse d’incentivazione e altre misure complementari deve in ogni caso essere pianificato attentamente per evitare quanto più possibile sovrapposizioni e interazioni che generano ulteriori costi per l’economia nazionale.
In linea di principio, le tasse sul CO potrebbero essere riscosse anche in assenza di un
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nuovo fondamento costituzionale, sulla base dell’articolo 74 della Costituzione federale, e anche il supplemento di rete potrebbe restare in vigore senza un nuovo fondamen- to costituzionale. Per queste tasse, che costituiscono una competenza materiale della Confederazione, l’ammissibilità delle destinazioni parzialmente vincolate dei proventi è stata però discussa in varie occasioni. La modifica costituzionale proposta deve creare condizioni chiare per il passaggio dal sistema di promozione a quello d’incentivazione e conferirgli una legittimazione democratica, definendo – in linea con il principio dell’«in- centivazione» – i termini temporali delle destinazioni vincolate esistenti ed escludendo la creazione di nuove destinazioni parzialmente vincolate.