Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/163: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En) · 8 pagine
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2. Risultati dell'indagine conoscitiva
2.1 Ordinanza sull'energia
2.1.1 Rimborso del supplemento di rete
I Cantoni accolgono favorevolmente il previsto adeguamento secondo cui, su richiesta, il rimborso dovrà poter essere effettuato a cadenza trimestrale. Il Cantone Ticino si ricollega a un suo precedente parere in cui aveva sottolineato le conseguenze di un aumento del supplemento di rete per le imprese ad elevato consumo di energia elettrica. È pertanto favorevole alle misure che sgravano i grandi consumatori. Il Cantone di Basilea-Campagna fa notare che la modifica proposta può migliorare notevolmente la liquidità delle imprese interessate. Nei loro pareri, i Cantoni di Berna, Basilea-Città, Obvaldo e Zugo sono particolarmente favorevoli a tale adeguamento. Il Cantone di Berna giudica opportuno ed efficiente che il rimborso avvenga trimestralmente solo su richiesta. Il Cantone di Vaud è in linea di massima d'accordo con la modifica, ma richiama l'attenzione su alcune imprecisioni nella formulazione e auspica pertanto una precisazione. Per il PLR. I Liberali, la procedura proposta è eccessivamente burocratica e onerosa e pertanto davvero poco efficace nella pratica. Secondo questo partito, i requisiti formulati hanno lo scopo di limitare il più possibile il numero delle domande di versamento trimestrale. Il Partito socialista accetta la modifica senza riserve. Anche Centre Patronal, economiesuisse e altri rappresentanti dell'industria e dei servizi sono favorevoli. Il Forum dei consumatori (kf) valuta positivamente la possibilità di ottenere il rimborso del supplemento a intervalli più brevi a fronte di esplicita richiesta. Per evitare che gli oneri amministrativi aumentino inutilmente, il kf propone, per i volumi di rimborso di modesta entità, di fissare un limite inferiore per la ripartizione del rimborso. In linea di massima, Swissgrid è favorevole alla modifica, ma fa notare che l'esecuzione comporta oneri supplementaridi cui occorre tenere conto nel catalogo delle prestazioni.
Invece, suscitano critiche le definizioni di plusvalore lordo e di costi dell'elettricità. Per una migliore comprensibilità, le definizioni sono state formulate in modo più preciso e chiaro, ma dal punto di vista materiale sono rimaste invariate. IG DHS e Coop rilevano al riguardo che sia la regolamentazione del rimborso del supplemento di rete in vigore che quella proposta discriminano i partecipanti di uno stesso mercato nel caso in cui debbano presentare un conto consolidato. Inoltre, sostengono che la regolamentazione causa una forte distorsione della concorrenza e conseguentemente effetti negativi sull'attrattiva della Svizzera quale luogo di produzione. GGS ritiene che l'avamprogetto crei una "confusione arbitraria" visto che il rapporto tra i costi dell’elettricità e il plusvalore lordo dipende dalla forma giuridica e dall'appartenenza di un'azienda. Pertanto, GGS chiede di modificare l'articolo 3oquatercapoverso 3 OEn, stralciando la riserva dei capoversi 3bise 5 (si riferiscono al tipo di conto). L'articolo in questione è criticato anche da Scienceindustries che ne chiede l'intero stralcio. Anche Swissmem rileva che il nesso tra i costi dell'energia e la personalità giuridica non dovrebbe essere rilevante ai fini dell'esenzione dal supplemento di rete. Per tale motivo, chiede che il plusvalore lordo sia determinato solo in base al conto individuale e non al conto di gruppo. Anche Economiesuisse propone di rinunciare al conto consolidato a favore del conto individuale. Il PLR propone che il sito di produzione sia l'elemento determinante ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso.
Alcuni rappresentanti dell'industria e dei servizi e del settore elettrico hanno colto l'occasione per esprimere il proprio parere sull'ammontare del supplemento di rete e sulla norma che stabilisce che il 20 per cento dell'importo rimborsato debba essere investito in misure non efficienti sotto il profilo economico. Questi punti non fanno parte della revisione in oggetto e non vengono quindi approfonditi in tale sede.
2.1.2 Procedura di indennizzo per le misure di risanamento concernenti le centrali idroelettriche
Le previste modifiche provocano una certa reticenza e riserve da parte di alcuni Cantoni. In linea di massima, il Cantone Ticino non respinge l'adeguamento proposto, ma è del parere che i Cantoni debbano essere indennizzati dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) o da Swissgrid per gli oneri amministrativi sostenuti. Il Cantone del Giura fa notare che nel caso di misure d'esercizio potrebbe essere difficile fornire le informazioni di cui all'articolo 17d capoverso 1bissulla presunta data di conclusione dell'attuazione della misura (lettera e). Il Cantone di Appenzello Esterno sottolinea che la responsabilità della completezza della domanda e del suo trattamento rapido non incombe al servizio cantonale, ma ai richiedenti. Il Cantone di Basilea-Campagna chiede di sostituire l'espressione "subito dopo la