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Consultazione 2014/163: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En) · 8 pagine

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Avamprogetto del 17 novembre 2014 Ordinanza sull’energia (OEn)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:

Art. 3m cpv. 3 lett. b Convenzione sugli obiettivi

3La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile compreso nella convenzione stessa un obiettivo di efficienza energetica. Si considera rispettata se:

b. il consumatore finale investe almeno il 20 per cento dell’importo rimborsato entro tre anni dall’approvazione della domanda di rimborso secondo quanto stabilito dalla convenzione sugli obiettivi in ulteriori misure volte ad aumentare l’efficienza energetica, la cui attuazione, senza considerare il rimborso del 20 per cento, non sarebbe efficiente sotto il profilo economico; e

Art. 3oquaterPlusvalore lordo e costi dell’elettricità

1Il plusvalore lordo è il valore complessivo dei beni e servizi prodotti nel processo di fabbricazione e di fornitura, dedotte tutte le prestazioni preliminari. Gli ammortamenti e i costi di finanziamento non fanno parte delle prestazioni preliminari.

2I costi dell’elettricità sono i costi fatturati al consumatore finale per l’utilizzo della rete, la fornitura di energia elettrica e tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici, senza supplemento e senza imposta sul valore aggiunto.

3Fatti salvi i capoversi 3bise 5, il plusvalore lordo e i costi dell’elettricità del consumatore finale devono essere determinati sulla base del conto individuale dell’anno contabile completo sottoposto a revisione ordinaria.

3bisSe più imprese svizzere o filiali di imprese estere dispongono di un conto di gruppo ai sensi degli articoli 963-963b del Codice delle obbligazioni2 (CO) sottoposto a revisione ordinaria e limitato alla Svizzera, il conto di gruppo relativo all’anno contabile completo è determinante per il calcolo del plusvalore lordo e dei costi dell’elettricità.

4Se, ai sensi dell’articolo 962 o 963b CO, vi è l’obbligo di allestire il conto in base a una norma contabile riconosciuta, il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base delle «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti» (Swiss GAAP

RU 1999 207

1 RS 730.01

2 RS 220