Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/174: Legge federale sul principio del debitore e dell'agente pagatore nell'imposta preventiva · 79 pagine
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mente, poiché a seconda dell’oggetto imponibile si applica il principio dell’agente pagatore o quello del debitore. Gli agenti pagatori e il fisco devono anche amministrare la riscossione dell’imposta con rimborso e il sistema di notifica.
Il passaggio al principio dell’agente pagatore determina uno sgravio amministrativo per i debitori, poiché non saranno più a loro, bensì gli agenti pagatori, a pagare l’imposta preventiva. Inversamente, aumentano il dispendio e i rischi di esecuzione per gli agenti pagatori.
6 Costituzionalità
Per potere riscuotere le imposte, la Confederazione necessita di una base costituzionale esplicita. La facoltà della Confederazione di riscuotere
un’imposta alla fonte sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d’assicurazione è sancita all’articolo 132 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101).
La Costituzione federale non definisce condizioni specifiche per l’impostazione dell’imposta preventiva. Il legislatore gode pertanto di un ampio margine di manovra. Per contro, l’articolo 127 capoverso 1 Cost. prescrive che i principi sui quali poggia il sistema fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il calcolo dell’imposta, siano disciplinati in una legge (nel senso di una legge formale). Per l’imposta preventiva tali questioni sono disciplinate nella LIP, che stabilisce specialmente l’oggetto fiscale e il soggetto fiscale, nonché la base di calcolo e il calcolo dell’imposta. La sua riscossione deve garantire che i contribuenti indichino periodicamente al fisco i propri redditi imponibili e il patrimonio dal quale essi derivano. Laddove tale garanzia non è necessaria, è stata ammessa anche la procedura di notifica, che si fonda sull’articolo 19 segg. LIP.
Nella LIP in vigore l’obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile, ovvero al contribuente (art. 10 cpv. 1 LIP). L’imposta preventiva va dedotta dalla prestazione imponibile all’atto del pagamento, della girata, dell’accreditamento o del computo, senza riguardo alla persona del beneficiario (cfr. art. 14 cpv. 1 LIP).
Per garantire le imposte dirette sui redditi da obbligazioni, titoli del mercato monetario, averi dei clienti e titoli di partecipazione esteri, l’imposta preventiva sarà d’ora in poi pagata da un agente pagatore svizzero. Lo stesso deve valere anche per i relativi pagamenti di redditi che un investimento collettivo di capitale svizzero effettua nei confronti dei suoi investitori. Inoltre, anche le prestazioni d’assicurazione ai sensi dell’articolo 7 LIP verranno considerate dal principio dell’agente pagatore. In tal modo, l’imposta preventiva non subisce modifiche sostanziali che richiederebbero una modifica costituzionale: