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Consultazione 2014/175: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie concernente l'infestazione da Aethina tumida, piccolo scarabeo degli alveari · 2 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 4 lett. pbis
pbis. l’infestazione da Aethina tumida, il piccolo scarabeo degli alveari;
Art. 5 lett. ubis
Abrogata
Titolo prima dell’art. 274a
Sezione 17: Infestazione da Aethina tumida, piccolo scarabeo degli alveari
Art. 274a Diagnosi
È diagnosticata l’infestazione da piccolo scarabeo degli alveari quando, in una colonia di api, in un nido di bombi a uso commerciale, in un apiario o in un’azienda apicola, è messa in evidenza la presenza di uova, larve o coleotteri adulti di Aethina tumida.
Art. 274b Caso di sospetto
Si sospetta l’infestazione da piccolo scarabeo degli alveari quando, in una colonia di api, in un nido di bombi a uso commerciale, in un apiario o in un’azienda apicola, si individuano larve o coleotteri adulti che presentano caratteristiche morfologiche distintive analoghe o identiche a quelle del piccolo scarabeo degli alveari.
Art. 274c Provvedimenti in caso di sospetto
1In caso di sospetto di infestazione da piccolo scarabeo degli alveari, il veterinario cantonale ordina che le colonie di api oppure i nidi di bombi a uso commerciale, il materiale dell’azienda apicola utilizzato, il miele di favo e i prodotti dell’azienda apicola non destinati al consumo umano non possono abbandonare l’azienda sospetta.
2Il sequestro è revocato quando si prova che l’azienda è indenne dall’infestazione da piccolo scarabeo degli alveari.
Art. 274d Caso di epizoozia
1In caso di diagnosi di infestazione da piccolo scarabeo degli alveari, il veterinario cantonale ordina che:
a. le colonie di api oppure i nidi di bombi a uso commerciale, il materiale dell’azienda apicola utilizzato, il miele di favo e i prodotti dell’azienda apicola non destinati al consumo umano non possono essere trasferiti;
b. le colonie di api oppure i nidi di bombi a uso commerciale, il materiale dell’azienda apicola utilizzato, le arnie e i prodotti dell’azienda apicola non destinati al consumo umano devono essere distrutti immediatamente, secondo le indicazioni dell’ispettore degli apiari;
c. gli altri oggetti che potrebbero essere entrati in contatto con il piccolo scarabeo degli alveari devono essere distrutti immediatamente o puliti e disinfestati;
d. gli apiari, il deposito degli alimenti e gli utensili dell’azienda infetta devono essere puliti e disinfestati;
e. il suolo nell’ambiente circostante l’apiario, oppure il nido di bombi a uso commerciale, deve essere trattato;
f. il miele non può essere utilizzato per l’alimentazione o non può essere venduto a tal fine;
g. il miele centrifugato può essere utilizzato secondo le direttive dell’ispettore degli apiari.
2Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di protezione e di sorveglianza che di regola comprende un territorio del raggio di rispettivamente 3 e 10 km intorno all’apiario o al nido di bombi a uso commerciale infetti. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.
3Nelle zone di protezione e di sorveglianza valgono i seguenti provvedimenti:
a. sono vietati l’offerta e il trasferimento nonché l’importazione e l’esportazione di api e di bombi tenuti a uso commerciale, di materiale dell’azienda apicola utilizzato, di miele di favo e di prodotti dell’azienda apicola non destinati al consumo umano. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario o in un altro nido di bombi a uso commerciale se precedentemente puliti e disinfestati;
1 RS 916.401
2014-....