Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/175: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie concernente l'infestazione da Aethina tumida, piccolo scarabeo degli alveari · 3 pagine

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Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle epizoozie Infestazione da Aethina tumida, piccolo scarabeo degli alveari

I. Situazione iniziale

Con la presente modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) l’infestazione da Aethina tumida, piccolo scarabeo degli alveari, deve essere assegnata alle epizoozie da combattere e non più alle epizoozie da sorvegliare.

La presenza del piccolo scarabeo degli alveari è stata individuata nell’Italia meridionale nell’estate del 2014. Sebbene si siano adottati immediatamente provvedimenti per eradicare e impedire un’ulteriore diffusione del coleottero, dai risultati delle analisi emerge come il parassita si sia stabilito in Italia e ulteriormente diffuso. Per impedire una propagazione del coleottero dall’Italia in altri Paesi membri, l’UE ha già adottato determinate misure di protezione in merito alla presenza del piccolo scarabeo degli alveari in Italia. A causa dell’intenso movimento di api tra l’Italia meridionale e l’Italia settentrionale, prima o poi il piccolo coleottero raggiungerà anche la Svizzera, è solo una questione di tempo. Per impedire la diffusione in Svizzera, nel caso in cui si sospetti o si provi un’infestazione da Aethina tumida, si devono poter adottare tempestivamente i provvedimenti per combatterlo. L’obiettivo è quello di impedire la diffusione del piccolo scarabeo degli alveari già in caso di una prima introduzione in Svizzera.

Le importazioni di colonie di api in Svizzera, provenienti in particolare anche dall’Italia, avvengono solitamente nei mesi primaverili. Di fatto le api attualmente importate possono provenire solo da una zona con un raggio di 100 chilometri che non sottostà ad alcuna limitazione dovuta all’insorgenza o al sospetto di infestazione da Aethina tumida. Non si può tuttavia escludere il rischio di propagazione del parassita in Svizzera tramite l’importazione di api dall’Italia. A marzo inizia inoltre la stagione di volo delle api. Affinché già allora si possano adottare misure contro l’infestazione da Aethina tumida è necessaria una modifica tempestiva dell’OFE.

II. Commento ai singoli articoli

Art. 4 lett. pbis e art. 5 lett. ubis

L’infestazione da Aethina tumida, piccolo scarabeo degli alveari, è assegnata alle epizoozie da combattere e non più alle epizoozie da sorvegliare.

Titolo prima dell’art. 274a

Per le disposizioni sull’infestazione da Aethina tumida si deve creare una sezione separata.

Art. 274b e 274c

Se in una colonia di api, nel suo ambiente circostante o nell’azienda apicola, alla quale appartengono anche locali di deposito e centrifuga, si rinvengono larve o coleotteri adulti,