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Consultazione 2014/175: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie concernente l'infestazione da Aethina tumida, piccolo scarabeo degli alveari · 2 pagine
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b. d’intesa con il veterinario cantonale, l’ispettore degli apiari può autorizzare il trasporto di api e di bombi tenuti a uso commerciale all’interno della zona di protezione o all’interno della zona di sorveglianza e l’introduzione di api e di bombi tenuti a uso commerciale dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione o da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza prendendo le misure preventive necessarie;
c. entro 30 giorni dalla determinazione delle zone di protezione, l’ispettore degli apiari effettua un controllo di tutte le colonie di api e di tutti i nidi di bombi a uso commerciale ivi ubicati riguardo all’infestazione da piccolo scarabeo degli alveari;
d. entro 30 giorni dalla determinazione delle zone di protezione e di sorveglianza, in tutti gli apiari o in tutti i nidi di bombi a uso commerciale della zona di sorveglianza e negli apiari o nei nidi di bombi a uso commerciale nella zona di protezione in cui nell’ambito dei controlli svolti non si è diagnosticata l’infestazione da piccolo scarabeo degli alveari, l’ispettore degli apiari installa trappole che controlla regolarmente;
e. gli apiari e i nidi di bombi a uso commerciale ubicati nella zona di protezione devono essere controllati la primavera successiva alla comparsa dell’epizoozia, secondo le direttive dell’ispettore degli apiari.
4Il veterinario cantonale revoca le zone di protezione e di sorveglianza se:
a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere b–d sono stati adottati; e
b. dopo la conclusione dei controlli successivi nella zona di protezione non vi è più alcun sospetto di infestazione da piccolo scarabeo degli alveari.
5In deroga al capoverso 1 lettera b, l’USAV può ordinare di rinunciare alla distruzione delle colonie di api oppure dei nidi di bombi a uso commerciale infestati, se in tal modo non si può impedire la diffusione del piccolo scarabeo degli alveari.
Art. 274e Prescrizioni tecniche sulla lotta all’infestazione da piccolo scarabeo degli alveari
D’intesa con il Centro di ricerche apicole, l’USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta all’infestazione da piccolo scarabeo degli alveari, in particolare sui provvedimenti volti a evitare una propagazione dell’epizoozia, sugli esami diagnostici, sulla pulizia, sulla disinfestazione e sui controlli successivi.
Art. 274f Indennità
Le perdite di animali secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE non sono indennizzate.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ....
In nome del Consiglio federale svizzero:
…
La presidente della Confederazione, ...
La cancelliera della Confederazione, ...